STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

“ACQUALIBERA”

 

Art. 1) Costituzione e Sede


In base all’articolo 18 della Costituzione Italiana e degli art. 36, 37, 38 del codice civile è costituita, con sede in Toscolano Maderno (BS) Via Bezzuglio n° 43, l’associazione sportiva denominata: “AcquaLibera Associazione Sportiva Dilettantistica”.

Art. 2) Scopi e finalità

a)      L’Associazione sportiva si propone di:

·        promuovere e gestire attività culturali, ricreative, educative e didattiche per l’avvio ed il perfezionamento dell’attività sportiva dilettantistica, in particolare nell’ambito della vela e degli sport acquatici;

·        favorire lo sviluppo di un consapevole rapporto tra l’uomo e l’ambiente, in particolare incoraggiando attività volte ad un approfondimento della conoscenza e della tutela dell’ambiente marino;

·        organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborando con altri soggetti;

·        promuovere attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive statutarie; studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l’organizzazione e la pratica dello sport;

·        indire corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;

·        gestire impianti e beni propri o di terzi, sempre con il vincolo del rispetto degli scopi statutari;

·        organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci.

·        sviluppare il proprio compito educativo favorendo un’esperienza comunitaria rivolta alla maturazione della personalità; promuovere, coordinare iniziative per rispondere ai bisogni di attività motorio-sportiva dilettantistica di tutti, uomini e donne di ogni età, condizione sociale e nazionalità, con un’attenzione particolare ai lavoratori, alle persone più esposte a rischi di emarginazione fisica e sociale ed alle loro famiglie;

b)      L’Associazione sportiva:

·        si impegna ad esercitare con lealtà la sua attività osservando i principi e le norme sportive al fine di salvaguardare la funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport;

·        non ha finalità di lucro, è ispirata a principi di democrazia e di pari opportunità di tutti gli associati ed opera nel quadro delle leggi a carattere nazionale e regionale sull’associazionismo sportivo, collaborando con altre entità sportive, forze sociali ed istituzioni per migliorare le leggi, le normative e gli interventi pubblici in materia di sport;

·        accetta di conformarsi alle norme e alle direttive dell’Ente di Promozione Sportiva e/o delle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Associate riconosciute dal CONI a cui intenderà affiliarsi.

 

Art. 3) Durata

a)      La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

 

Art. 4) Soci dell’associazione


a)      Il numero dei soci è illimitato; possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli;

b)      Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.

c)      Le richieste di iscrizione vanno indirizzate al Consiglio Direttivo sul modulo predisposto;

d)      La presentazione della domanda di ammissione da diritto a ricevere la tessera sociale. E’ compito del Consiglio Direttivo ratificare tale ammissione entro 30 giorni. Nel caso la domanda venga respinta, l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncerà in via definitiva l’Assemblea ordinaria, nella sua prima convocazione;

e)      In ogni caso e’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa;

f)        I soci hanno diritto a partecipare a tutte le manifestazioni indette dall’Associazione;

g)      Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci purché:

·        non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;

·        non abbiano riportato nell’ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche od inibizioni complessivamente superiori ad un anno;

·        non abbiano subito sanzioni di sospensione dell’attività sportiva a seguito dell’utilizzo di sostanze e metodi che alterino le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;

h)      Per le cariche che comportano responsabilità civile o verso terzi, sono eleggibili solo soci che abbiano raggiunto la maggiore età;

i)        I soci sono tenuti:

·        al versamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività; tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita; le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili

·        all’osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali;

j)        La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte; i soci possono essere sospesi, espulsi o radiati qualora:

·        non ottemperino alle disposizioni del presente statuto ed altre delibere prese dagli organi sociali;

·        si rendessero morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo;

·        in qualche modo arrechino danni morali o materiali all’associazione sportiva;

k)      Avverso la sospensione, l’espulsione o la radiazione i soci possono ricorrere in prima istanza all’Assemblea dei Soci e, in seconda, agli Organi di Giustizia del Coni.

 

Art. 5) Gli organi dell’associazione


a)      Gli organi dell’associazione sportiva sono l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente. Le cariche elettive sono a titolo gratuito e volontario.

 

Art. 6) L’Assemblea

       a)  L’assemblea della Associazione Sportiva:

·      è l’organo sovrano della Associazione Sportiva;

·     è costituita con voto deliberativo dagli iscritti in regola con il pagamento delle quote associative e che non abbiano in corso sanzioni disciplinari;

·      non ammette la partecipazione tramite deleghe;

·     è convocata dal Consiglio Direttivo, in via ordinaria almeno una volta l’anno e, in via straordinaria, qualora lo richiedano un terzo dei soci,

·   Deve essere convocata almeno dieci giorni prima dello svolgimento della riunione, e la convocazione deve:

Ø      essere affissa presso la sede o pubblicizzata sul sito internet dell’Associazione, o comunque comunicata con mezzi che ne consentano una idonea pubblicità;

Ø      indicare: la data ed il luogo della riunione; l’ora della prima e della seconda convocazione, distanziate di almeno un’ora; gli argomenti all’ordine del giorno ed il programma dei lavori;

·  decide gli indirizzi programmatici e ne verifica l’attuazione da parte del Consiglio Direttivo;

·  approva annualmente il conto economico preventivo ed il rendiconto    economico e finanziario consuntivo;

      ·  apporta modifiche allo statuto ed approva eventuali regolamenti.

b)      Alla scadenza del mandato e nei casi di dimissioni, decadenza, impedimento del Presidente è convocata con all’ODG:

·      Elezione del Presidente;

·     Determinazione della composizione del Consiglio Direttivo in base alle              specifiche caratteristiche dell’Associazione;

·     Elezione, su proposta del Presidente, di uno o più Vice Presidenti e degli altri componenti del Consiglio Direttivo tenendo conto che devono essere comunque attribuite le responsabilità dell’organizzazione e dell’amministrazione;

c)      Le delibere dell’Assemblea (e i rendiconti consuntivi) devono rimanere a disposizione dei soci ed essere da loro agevolmente consultabili.

 

Art. 7) Validità assembleare

a)      L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto;

b)      L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti i 2/3 degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

c)      In seconda convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

 

Art. 8) Assemblea straordinaria


a)      L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo con lettera o altra idonea forma di comunicazione almeno 15 giorni prima dell’adunanza;

b)      All’assemblea straordinaria sono riservate le delibere sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione.

 

Art. 9) Il Consiglio Direttivo della Associazione Sportiva

a)      Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione sportiva, ed è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione;

b)      È composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri;

c)      Esso sviluppa il programma stabilito dall’assemblea dei soci;

d)      Le riunioni ordinarie del Consiglio Direttivo sono convocate e presiedute dal Presidente e sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti;

e)      Il consiglio direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti, ed in caso di parità il voto del presidente vale doppio;

f)        Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni, ma decade qualora, per dimissioni o altri motivi, venisse a mancare la metà dei componenti eletti dall’assemblea;

g)      Nel caso l’assemblea le abbia delegato l’elezione del Presidente, procede alla sua elezione tra i suoi componenti e, su proposta del Presidente, procede all’attribuzione delle responsabilità associative agli altri componenti del Consiglio Direttivo;

h)      I membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire cariche analoghe in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un’Ente di Promozione Sportiva.

 

Art. 10) Convocazione Direttivo

a)      Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all’anno ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri, senza formalità.

 

Art. 11) Compiti del Consiglio Direttivo


Sono compiti del Consiglio Direttivo:

a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;

b) gestire l’Associazione per attuare le finalità previste dallo statuto, redigere il rendiconto economico-finanziario preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;

c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;

d) redigere i regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

e) dettare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;

f) dare attuazione alle decisioni dell’assemblea dei soci.

 

Art. 12) Il Presidente

a)      Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione e la rappresenta nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo di suoi delegati;

b)      Convoca e presiede l’asseblea dei soci ed il consiglio direttivo e ne cura le deliberazioni;

c)      Stipula gli atti inerenti l’attività associativa su delega, anche generale, del consiglio direttivo;

d)      In caso di necessità ed urgenza, può assumere i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;

e)      In caso di impedimento o di prolungata assenza del Presidente, il Vice Presidente lo sostituisce nei suoi compiti;

f)        Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro 20 giorni dall’elezione di questi; tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza della presidenza alla prima riunione.

 

Art. 13) Processi verbali

a)      Di tutte le riunioni dell’assemblea e della Presidenza, deve essere redatto un processo verbale che va trascritto negli appositi libri.

 

Art. 14) Il rendiconto

a)      Il Consiglio direttivo redige il rendiconto economico-finanziario dell’associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all’approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell’associazione, con separata indicazione dell’eventuale  attività commerciale posta in essere accanto all’attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento;

b)      Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico - finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati;

c)      Copia del rendiconto deve essere a disposizione di tutti gli associati, entro la data di convocazione dell’assemblea che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione.

 

Art. 15) Anno sociale

a)      L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

 

Art. 16) Patrimonio e Risorse Economiche

a)      L’Associazione trae risorse per il suo funzionamento da:

             I.      quote e contributi degli associati;
            II.      quote e contributi per la partecipazione e l’organizzazione di manifestazioni sportive;

            III.      eredità, donazioni e legati;

         IV.      contributi dello Stato, delle regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

            V.      contributi dell’Unione Europea e di Organismi internazionali;

            VI.      entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

          VII.      proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

            VIII.      erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

        IX.      entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

         X.   altre entrate compatibili con le finalità sociali anche di natura commerciale e pubblicitaria;

b)       I singoli Soci non potranno, in caso di recesso, chiedere all’Associazione la divisione del fondo comune;
c)      Data la natura di associazione senza scopo di lucro, è obbligatorio reinvestire gli eventuali utili prodotti per le finalità istituzionali e conseguentemente è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge;
d)      I beni patrimoniali dell’Associazione devono essere inventariati.

 

Art. 17) Modifiche Statutarie

Lo Statuto può essere modificato solo con decisione dell’Assemblea dei soci; in caso di variazioni imposte da leggidello Stato o delle Regioni è competente il Consiglio Direttivo.

 

 

Art. 18) Scioglimento dell’Associazione

a)      Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/5 dei soci. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe;

b)      L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione;

c)      La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Art. 19) Rinvio alle Norme

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti norme in materia di associazionismo, ed in particolare a quello sportivo dilettantistico, allo Statuto ed al regolamento del CONI, e degli Enti di promozione sportiva  e Federazioni sportive nazionalidi affiliazione. In caso di contrasto tra norme stabilite nel presente statuto e quelle degli Statuti degli Enti citati, avranno preminenza le norme stabilite da questi ultimi. 

 

 

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